Pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza e lealtà oltre che al dovere di colleganza, il professionista che accusi un collega, attraverso una missiva inviata a terzi, di aver tenuto un comportamento delittuoso senza averne le prove . (Nella specie in considerazione della buona fede dell’incolpato la sanzione della censura è stata sostituita con la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 21 NOVEMBRE 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 160
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 14 Novembre 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 21 Novembre 1996
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