Si rende responsabile della violazione dell’art. 52 C.D.F. l’Avvocato che, in uno scritto difensivo, addebiti al Collega di controparte un comportamento processuale sleale e deontologicamente poco corretto nonché un contegno indecoroso e molto disonesto.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 37 del 13 ottobre 2020
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