Legittimo impedimento

L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (nella specie l’incolpato, che aveva nominato un proprio difensore, ha fatto pervenire mero certificato indicante uno stato febbrile ma non anche l’assoluta impossibilità a comparire, mentre il difensore è risultato assente senza alcuna giustificazione).

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 29 del 22 luglio 2020

abc, Giurisprudenza CDD

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