La durata della sospensione dall’esercizio della professione forense, già scontata, quando è direttamente collegata ai fatti oggetto di valutazione disciplinare, va computata in applicazione del principi generali del favor rei e del favor libertatis, unitamente all’assorbente principio di “fungibilità” della pena ex art. 657 c.p.p.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 20 del 16 dicembre 2019
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