In ragione dell’operatività, nel procedimento disciplinare, del principio di acquisizione della prova, il Giudice della deontologia può, con valutazione autonoma ed ai fini della formazione del proprio convincimento, utilizzare gli elementi probatori, legittimamente acquisiti al fascicolo disciplinare, formati in un procedimento diverso o anche tra diverse parti, non essendo necessaria la loro replicazione o conferma in sede di procedimento disciplinare. (In applicazione di tale principio, il Giudice disciplinare ha posto a fondamento della propria decisione la sentenza penale di condanna di primo grado ed il decreto di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, ambedue pronunciati ai danni dell’incolpato per gli stessi fatti per cui era procedimento disciplinare, regolarmente acquisiti agli atti del relativo fascicolo).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Maio), decisione n. 15 del 2 dicembre 2019
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 155 del 05 Agosto 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 141 del 27 Luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 141 del 27 Luglio 2020.
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