Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell’art. 22 del codice deontologico forense, è rimesso all’Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 4847 del 23 febbraio 2021
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 4847 del 23 Febbraio 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 127 del 17 Luglio 2020
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