Il COA di Firenze chiede chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 16, commi 7 e 7-bis del d. lgs. n. 185/2008 (come modificato da ultimo dall’art. dall’articolo 37, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76), ritenendo in particolare che gli obblighi di cui alla richiamata disposizione possano già ritenersi attualmente adempiuti dagli iscritti e dai COA alla luce delle vigenti previsioni normative che impongono – da un lato – la comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica e – dall’altro – il conferimento dei medesimi al Reg.In.D.E. e su INI-pec.

L’intervento normativo che ha interessato da ultimo la norma richiamata nel quesito ha riguardato – per quel che qui rileva – unicamente la previsione della possibilità di applicare una sanzione in capo all’iscritto che non comunichi il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza. Tale sanzione – di carattere amministrativo – consiste nella sospensione dall’esercizio dell’attività professionale e può essere applicata a seguito di diffida all’iscritto da parte dell’Ordine medesimo.
Le rimanenti previsioni – obbligo di comunicazione del domicilio digitale, istituzione dell’elenco riservato e sanzione nei confronti di Ordini e collegi – sono rimaste invariate.
Tutte le richiamate previsioni coincidono, per quel che qui rileva e ai fini specifici della risposta al quesito, con obblighi e sanzioni già autonomamente previste per gli iscritti e per i Consigli dell’Ordine degli Avvocati. Tanto vale per quel che riguarda gli obblighi di comunicazione del domicilio digitale e di conferimento del medesimo in apposito registro; tanto vale per la sanzione della sospensione, prevista dall’articolo 21 della legge professionale forense in relazione al mancato possesso dei requisiti per l’esercizio effettivo e continuativo dell’attività professionali, tra i quali è annoverato, ai sensi dell’articolo 2 del DM n. 47/2016 anche il possesso e la comunicazione al COA di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Consiglio nazionale forense, parere n. 12 del 3 febbraio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 03 Febbraio 2021
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
abc, Giurisprudenza CDD

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