Il COA di Milano chiede di sapere se l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale – previsto dall’articolo 16 del d. lgs. n. 185/2008 (come modificato da ultimo dall’art. dall’articolo 37, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76) per i “professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato” – debba ritenersi esteso anche all’avvocato iscritto all’AIRE che, in virtù dell’articolo 7, comma 5, della legge professionale, abbia mantenuto l’iscrizione nell’albo pur non possedendo domicilio professionale in Italia.

La disposizione richiamata si applica a tutti gli iscritti, compresi quelli che abbiano mantenuto l’iscrizione in virtù dell’articolo 7, comma 5.
In tal senso è resa la risposta al quesito.

Consiglio nazionale forense, parere n. 10 del 3 febbraio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 03 Febbraio 2021
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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