La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 23 Settembre 2020 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 18 Maggio 2019
0 Comment