Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale ammesso all’albo professionale deve dimostrare che:
– presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio stacato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente ;
– che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che non era adibito in via esclusiva alle cause e agli affari dell’ente ma svolgeva anche funzioni amministrative dirigenziali). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 22 dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 152
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 14 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 22 Dicembre 1998
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