Il “giurista d’impresa” non può essere iscritto all’albo forense (e va tenuto distinto dall’“avvocato degli enti pubblici”)

I “giuristi d’impresa” possono svolgere attività professionale di consulenza e assistenza legale solo di tipo stragiudiziale e soltanto in favore del proprio datore di lavoro o del soggetto con il quale abbiano stipulato un contratto di prestazione d’opera continuativa e coordinata (art. 2, co. 6, L. n. 247/2012). Tale loro particolare status non ne consente l’iscrizione nell’albo degli avvocati, stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lett. d, L. n. 247/2012 (“la professione di avvocato è incompatibile […] con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”), senza peraltro che ciò risulti discriminatorio rispetto al diverso trattamento riservato agli avvocati degli enti pubblici, appunto assoggettati alla speciale disciplina di cui all’art. 23 L. n. 247/2012.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 161 del 26 agosto 2020

NOTA:
In senso conforme, Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 10 marzo 2017, n. 11 bis.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 20 Agosto 2020 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Ottobre 2018 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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