Avvocati di enti pubblici: i tre requisiti per l’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo

L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (conditio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente­ avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 161 del 26 agosto 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 20 Agosto 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Ottobre 2018 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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