L’esclusione della cancellazione dal novero delle sanzioni disciplinari non incide sui procedimenti già definiti

Sebbene la cancellazione dall’albo non sia più inclusa nel catalogo delle sanzioni disciplinari previste dall’art. 52 della legge n. 247/2012 e dall’art. 22 del nuovo c.d.f., il CDD ed il COA non hanno il potere di rideterminare le cancellazioni comminate sotto il previgente regime e nelle more divenute definitive; è pertanto inammissibile, oltreché infondata, l’eventuale richiesta (nella specie, denominata “incidente di esecuzione”) di commutare la cancellazione definitiva in sanzione diversa, rivolta dapprima al Consiglio territoriale, e successivamente al CNF con l’impugnazione del relativo rigetto della domanda stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baffa), sentenza n. 158 del 5 agosto 2020

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 05 Agosto 2020 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 01 Febbraio 2017 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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