Sebbene la cancellazione dall’albo non sia più inclusa nel catalogo delle sanzioni disciplinari previste dall’art. 52 della legge n. 247/2012 e dall’art. 22 del nuovo c.d.f., il CDD ed il COA non hanno il potere di rideterminare le cancellazioni comminate sotto il previgente regime e nelle more divenute definitive; è pertanto inammissibile, oltreché infondata, l’eventuale richiesta (nella specie, denominata “incidente di esecuzione”) di commutare la cancellazione definitiva in sanzione diversa, rivolta dapprima al Consiglio territoriale, e successivamente al CNF con l’impugnazione del relativo rigetto della domanda stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baffa), sentenza n. 158 del 5 agosto 2020
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 05 Agosto 2020 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 01 Febbraio 2017 (cancellazione)
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