“Nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 155 del 5 agosto 2020

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Corona), sentenza n. 52 dell’11 giugno 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 05 Agosto 2020 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Salerno, delibera del 15 Febbraio 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 7336 del 16 Marzo 2021 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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