L’eventuale liceità civilistica dell’accordo sul compenso professionale (nella specie, peraltro, esclusa) non impedisce la sindacabilità in sede disciplinare dell’accordo stesso, sotto il profilo dell’adeguatezza e della proporzionalità in relazione all’attività svolta, tali criteri costituendo vincolo comportamentale essenziale per l’avvocato in base ai fondamentali doveri di probità e correttezza, a difesa del cliente e della dignità e decoro della professione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza n. 153 del 3 agosto 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 03 Agosto 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 06 Giugno 2016 (censura)
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