L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 cdf, già art. 27 codice previgente). La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare a prescindere dalla prova di un danno effettivo alla controparte.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza n. 152 del 3 agosto 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 03 Agosto 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 29 Giugno 2016 (sospensione)
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