L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non è applicabile nel caso in cui il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sia presentato in proprio, ovvero personalmente da soggetto privo dello jus postulandi (nella specie, praticante avvocato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 149 del 3 agosto 2020
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 03 Agosto 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 20 Giugno 2014 (cancellazione amm.va)
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