Il ricorso al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF era sottoscritta personalmente dal solo ricorrente e riguardava il provvedimento di sua cancellazione dal registro praticanti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 149 del 3 agosto 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 03 Agosto 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 20 Giugno 2014 (cancellazione amm.va)
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