L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo avanti al Consiglio territoriale trova applicazione l’art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 146 del 27 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 27 Luglio 2020 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 18 Gennaio 2011 (avvertimento)
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