La violazione del divieto di agire contro l’ex cliente prima che sia decorso il biennio dalla conclusione del rapporto e nelle altre ipotesi previste dall’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) integra una condotta ad efficacia istantanea e, pertanto, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal giorno in cui l’illecito è stato commesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 146 del 27 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 27 Luglio 2020 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 18 Gennaio 2011 (avvertimento)
0 Comment