Decisione disciplinare notificata a mezzo PEC: la mancata ricezione non può essere provata con una mera perizia di parte

La ricevuta PEC di avvenuta consegna è opponibile ai terzi fino a prova contraria (DPR n. 68/2005, in combinato disposto con l’art. 48 CAD), la quale ultima tuttavia non può consistere in una mera perizia di parte, tantopiù se rilasciata da un soggetto non qualificato (nella specie, il titolare di un negozio di articoli elettronici), in mancanza di una attestazione di malfunzionamento spazio-temporale da richiedersi all’Ente certificatore che ha rilasciato la ricevuta stessa, a ciò abilitato in virtù di provvedimento autorizzativo ministeriale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto di essere rimesso in termini per l’impugnazione della decisione disciplinare che il CDD gli aveva notificato a mezzo PEC, a suo dire mai pervenutagli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 142 del 27 luglio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 17 Luglio 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 13 Luglio 2019 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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