L’articolo 3 della legge professionale consente l’iscrizione nell’elenco speciale dei dipendenti preposti all’ufficio legale di un ente pubblico in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo professionale. Eccezionalmente l’art. 3 della legge n. 218/90, in tema di trasformazione di enti pubblici in società di diritto privato, dispone la tutela dei diritti quesiti di coloro che, prima della trasformazione dell’ente, fossero preposti agli uffici legali, e iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo oppure iscritti nel registro dei praticanti avvocati, avendo in questo caso un’aspettativa tutelabile. Il diritto all’iscrizione deve pertanto escludersi nel caso in cui il professionista al tempo della trasformazione non era neppure iscritto nell’elenco dei praticanti avvocati. (Nella specie il professionista aveva effettuato l’iscrizione all’elenco dei praticanti solo successivamente alla trasformazione dell’ente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo, 24 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 14 novembre 2000, n. 147
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 14 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 24 Marzo 1999
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