Il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza potere utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, vige il principio di acquisizione, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte a iniziativa o a istanza della quale sono formulate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 27 Luglio 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 11 Novembre 2016 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20383 del 16 Luglio 2021 (respinge)
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