Pone in essere un comportamento che viola il dovere di adempimento fiscale, oltre a quello di correttezza, l’avvocato che ometta la fatturazione di un acconto e che, pur sollecitato, non informi tempestivamente il proprio assistito sullo svolgimento del mandato. (Nella specie, attesa l’incertezza su alcuni fatti, e la mancata contestazione per alcuni addebiti, la sanzione della radiazione è stata sostituita con la più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia 15 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VINATZER), sentenza del 14 novembre 2000, n. 146
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 14 Novembre 2000 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 15 Febbraio 1999 (radiazione)
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