L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa: soltanto la prova del valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso prestato dal cliente può costituire ipotesi di lecita compensazione, che peraltro non esonera il professionista dall’obbligo di rendiconto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli, rel. Magnano), sentenza n. 137 del 18 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 18 Luglio 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 27 Marzo 2017 (sospensione)
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