Al contenzioso elettorale forense non si applica la disciplina prevista per gli enti locali

In tema di contenzioso elettorale riguardante i consigli degli ordini professionali, l’art. 6 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 consente a ciascun professionista iscritto all’albo di proporre reclamo alla commissione centrale (rinominata consiglio nazionale dal d.lgs.lgt. 21 giugno 1946, n. 6) contro i risultati dell’elezione, attribuendo ai consigli nazionali di alcuni ordini professionali (ivi compreso quello degli avvocati), già qualificati come organi di giurisdizione speciale in relazione a situazioni conflittuali attinenti alle funzioni dello ordine, una nuova competenza giurisdizionale, avente ad oggetto le situazioni conflittuali concernenti la struttura stessa degli ordini. In via interpretativa, ai predetti consigli nazionali devono ritenersi devolute anche le controversie relative alla fase di convocazione dell’assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni. Deve quindi escludersi l’applicabilità dell’art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che attribuiva al Giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti lo svolgimento delle operazioni per le elezioni degli organi degli enti locali, osservandosi da un lato che, in quanto enti pubblici non economici a carattere associativo, i consigli degli ordini hanno una natura diversa dai predetti enti, e dall’altro che risponde a criteri di evidente razionalità concentrare presso un unico giudice l’intera gamma delle controversie elettorali. Tali principi devono essere ribaditi anche in riferimento agli art. 28, comma dodicesimo, e 36, comma primo, della legge n. 247 del 2012, con cui, nell’ambito della riforma dell’ordinamento della professione forense, è stato disciplinato il reclamo avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo dei consigli dell’ordine, confermandosi, con formulazione testuale identica a quella dell’art. 6 cit., l’attribuzione della relativa giurisdizione al CNF, senza operare alcuna distinzione in relazione all’oggetto specifico della controversia e quindi a prescindere dalla natura delle situazioni giuridiche coinvolte nella vicenda processuale, giacché la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi mal si attaglia alla varietà delle competenze attribuite al CNF, comprendenti anche controversie che, come quelle attinenti all’iscrizione nell’albo professionale o quelle in materia disciplinare, hanno ad oggetto diritti soggettivi.

Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 febbraio 2021

Giurisprudenza Cassazione

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