Il divieto del terzo mandato opera anche nel caso di elezione nel COA accorpante

Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di soppressione di un consiglio dell’ordine e di trasmigrazione dei relativi iscritti nell’albo di un altro consiglio, precludendo quindi al professionista che abbia già svolto le funzioni di componente presso il consiglio dell’ordine di provenienza per il periodo previsto dalla legge la candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine di nuova iscrizione.

Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 febbraio 2021

NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 110 del 13 luglio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 66 del 18 giugno 2020.

Giurisprudenza Cassazione

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