Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di soppressione di un consiglio dell’ordine e di trasmigrazione dei relativi iscritti nell’albo di un altro consiglio, precludendo quindi al professionista che abbia già svolto le funzioni di componente presso il consiglio dell’ordine di provenienza per il periodo previsto dalla legge la candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine di nuova iscrizione.
Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 febbraio 2021
NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 110 del 13 luglio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 66 del 18 giugno 2020.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 2603 del 04 Febbraio 2021 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 27 del 14 Febbraio 2020
0 Comment