Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. (In applicazione di tale principio, la S.C., respingendo l’impugnazione, ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva motivatamente respinto la richiesta di differimento avendo verificato, sulla base di specifici protocolli scientifici, che la certificazione medica era priva dell’attestazione anche solo di uno dei sintomi del carattere acuto della patologia rappresentata dall’incolpato). (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Garri), SS.UU, sentenza n. 24377 del 3 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 24377 del 03 Novembre 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 194 del 19 Dicembre 2019
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