La possibilità di svolgere il tirocinio professionale da praticante avvocato in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è riconosciuta, dall’art. 41, comma 6, lett. d), della l. n. 247 del 2012, agli studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea, da intendersi come ultimo anno del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti, con conseguente esclusione degli studenti fuori corso, restando irrilevante la eventuale diversa disciplina contenuta nelle convenzioni stipulate, ai sensi dell’art. 40 della stessa legge, tra i consigli degli ordini degli avvocati e le università, trattandosi di fonti pattizie inidonee a derogare al precetto legislativo. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Lamorgese), SS.UU, sentenza n. 24379 del 3 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 24379 del 03 Novembre 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 173 del 16 Dicembre 2019
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