Nel procedimento disciplinare, la facoltà di assumere testimoni è caratterizzata da semplicità delle forme ed è disciplinata dall’art 48 del R.D.L. n. 1578/33, che si limita a richiamare soltanto gli artt. 358 e 359 del c.p.p. (vecchio testo), sicché deve ritenersi infondata l’eccezione di nullità della prova assunta dinanzi al Consiglio territoriale per mancata articolazione dei capitoli di prova testimoniale, ovvero per asserita violazione dei limiti imposti dagli artt. 2721 e 2726 c.c. Inoltre, in tale sede non è neppure prevista alcuna incompatibilità con tale veste, spettando al giudice disciplinare la valutazione sulla attendibilità dei testimoni, sicché va pertanto disattesa l’eccezione di nullità della deposizione testimoniale non preceduta dalla domanda al teste se lo stesso fosse parente od indifferente ai fatti di causa al fine di far emergere eventuali cointeressenze del teste stesso e, quindi, la sua inattendibilità.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 17 Luglio 2020 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 06 Novembre 2014 (avvertimento)
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