Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e si possono legittimamente ispirare a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’avvocato incolpato in sede disciplinare, è necessario che gli venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il nomen iuris o la rubrica della ritenuta infrazione: il giudice disciplinare è libero d’individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o finanche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 17 Luglio 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 23 Giugno 2017 (sospensione)
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