Contestazione disciplinare e diritto di difesa dell’incolpato

Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e si possono legittimamente ispirare a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’avvocato incolpato in sede disciplinare, è necessario che gli venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il nomen iuris o la rubrica della ritenuta infrazione: il giudice disciplinare è libero d’individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o finanche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza n. 129 del 17 luglio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 17 Luglio 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 23 Giugno 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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