Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

In ottemperanza ai più elementari principi che governano, sia nel procedimento civile che in quello penale, la ricerca della prova dei fatti dedotti nel procedimento, la sola accusa formulata dall’esponente, non suffragata, poi, da congrua documentazione e/o da dichiarazioni testimoniali rese da terzi disinteressati, è da ritenersi insufficiente al fine di comprovare la responsabilità dell’incolpato, anche se quest’ultimo nulla ha fatto per difendersi dalle accuse. Le accuse, infatti, vanno provate, non solo formalizzate sulla scorta di una doglianza di parte.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza n. 129 del 17 luglio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 17 Luglio 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 23 Giugno 2017 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment