L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale, alla quale può indirizzare corrispondenza esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, in tal caso inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste (art. 41 cdf, già art. 27 codice previgente). Ciò vale anche per l’avvocato che agisca in proprio e non come difensore di terzi (Nel caso di specie, l’avvocato in proprio aveva scritto alla propria controparte personalmente, senza inviarne copia per conoscenza ai colleghi avversari costituiti nel giudizio in corso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza n. 128 del 17 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 17 Luglio 2020 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 07 Novembre 2013 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13167 del 17 Maggio 2021 (respinge)
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