Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di difesa – Difesa d’ufficio – Mancata comparizione all’udienza – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato nominato difensore d’ufficio in un procedimento penale, che non si presenti all’udienza e che non adduca in merito alcuna giustificazione, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici . (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 NOVEMBRE 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 4 novembre 2000, n. 141

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 04 Novembre 2000 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Novembre 1997 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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