La pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 17 Luglio 2020 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 30 Ottobre 2014 (avvertimento)
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