L’attività di insegnamento (nella specie, in corsi di formazione professionale) non legittima l’uso del titolo di professore, riservato ai docenti universitari in materie giuridiche (con l’obbligo di specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà di appartenenza), dovendo altrimenti ritenersi violati gli artt. 17 e 35 (informazioni sull’attività professionale) nonché 36 (uso di titoli inesistenti) del codice deontologico, stante l’evidente intento confusorio e captatorio, da ritenersi in re ipsa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 17 Luglio 2020 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 30 Ottobre 2014 (avvertimento)
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