Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 111 del 13 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 13 Luglio 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 18 Marzo 2013 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 7335 del 16 Marzo 2021 (respinge)
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