Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 17 co. 7 L. n. 247/2012 (già art. 37 R.D.L. n. 1578/1933) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 105 del 13 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 13 Luglio 2020 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Ottobre 2016 (cancellazione amm.va)
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