La disciplina relativa all’esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini circondariali forensi ha trovato applicazione – ai sensi dell’art. 65, comma 1, della l. n. 247/12 – sino all’insediamento dei nuovi organi disciplinari ai sensi dell’art. 50 della stessa legge n. 247/2012, non essendovi stata abrogazione da parte dell’art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/2012 (Nel caso di specie, l’udienza dibattimentale conclusiva si era tenuta prima dell’entrata in vigore della riforma e la decisione disciplinare era stata depositata dopo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di nullità della decisione stessa per asserita incompetenza funzionale del Consiglio dell’Ordine).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 90 del 7 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 07 Luglio 2020 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Maggio 2016 (censura)
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