La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 90 del 7 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 07 Luglio 2020 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Maggio 2016 (censura)
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