Determinano l’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare l’atto di apertura del procedimento, la formulazione del capo di incolpazione, il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, la sospensione cautelare e comunque ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisoria; al contrario, non hanno efficacia interruttiva le richieste di chiarimento del Consiglio territoriale, le memorie difensive del segnalato/incolpato, la convocazione per l’audizione, l’iscrizione nel registro interno del COA di trasmissione del fascicolo disciplinare al CDD.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 24 Giugno 2020 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 18 Luglio 2017 (sospensione)
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