La materia del risarcimento del danno non rientra nella giurisdizione del CNF, essendo la competenza di detto organo limitata alla cognizione delle impugnazioni delle deliberazioni dei Consigli territoriali e alla valutazione della loro eventuale illegittimità (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva rigettato l’istanza diretta a conseguire il rilascio del certificato di compiuta pratica).
NOTA:
In senso conforme, Cass. SSUU n. 10215/2006, nonché CNF n. 250/2015 e CNF n. 158/2013. Con specifico riferimento al preteso danno da procedimento disciplinare, cfr. altresì Cass. sez. III n. 19246/2015, secondo cui “Qualora il provvedimento disciplinare inflitto dall’Ordine degli avvocati sia annullato dalla Corte di cassazione o sia revocato dall’Ordine medesimo, non sussiste la responsabilità civile dei componenti del COA per i danni asseritamente arrecati al destinatario della sanzione in ragione dell’esito del procedimento, atteso che la violazione del codice deontologico può rilevare in sede giurisdizionale solo se affetta da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, consentendo in tali casi il ricorso alla Sezioni Unite della Corte di cassazione, e, inoltre, il rispetto dell’autonomia degli Ordini, preposti a far rispettare il codice deontologico forense, esclude che integri, di per sé, una condotta illecita l’espletamento delle funzioni disciplinari, trattandosi di mezzo di controllo dei comportamenti dell’incolpato, contrari alla dignità e al decoro professionale“.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 24 Giugno 2020 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera n. 12102017 (cancellazione amm.va)
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