Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati (Nel caso di specie, l’avvocato si era appropriato del del portafogli di un terzo, che lo aveva lasciato, momentaneamente dimenticato, nell’ingresso dell’ufficio della Procura della Repubblica. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Giraudo), sentenza n. 81 del 24 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 24 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 20 Luglio 2017 (sospensione)
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