Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza – Esercizio del diritto di astensione dalle udienze – difformità di comportamento a seconda delle cause – Illecito deontologico – Sussiste.

Fermo restando il diritto, affermato dalla Corte costituzionale, di astensione degli avvocati dalle udienze per manifestare il proprio dissenso in ordine a problematiche sulla giustizia, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi di correttezza professionale l’avvocato, che nel contesto della stessa giornata, dichiari per taluni procedimenti di aderire all’astensione, mentre per altri insista invece per la trattazione. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 22 maggio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 4 novembre 2000, n. 135

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 04 Novembre 2000 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 22 Maggio 1997 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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