Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare sollevata dall’incolpato per mancato rispetto del termine semestrale in parola da parte del CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 80 del 24 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 24 Giugno 2020 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 18 Ottobre 2017 (sospensione)
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