Il divieto di trattenere, oltre il tempo strettamente necessario, il denaro spettante al cliente

L’infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui ex art. 30 cdf si concretizza allorquando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l’intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l’illecito deontologico de quo. Viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività, il professionista che – come nella specie – abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Masi), sentenza n. 77 del 24 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 24 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 01 Febbraio 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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