L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare

La prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta dal promovimento dell’azione disciplinare e quindi dall’atto di apertura del procedimento, nonché dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare (che costituisce una fase del procedimento disciplinare e quindi una modalità di esercizio dell’azione) e comunque da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell’avvocato sottoposto al procedimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza n. 74 del 24 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 24 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 17 Giugno 2016 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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