Costituisce grave illecito deontologico la prosecuzione dell’attività professionale nonostante la cessazione del mandato (nella specie, per intervenuta transazione con la controparte), giacché se è vero che la revoca della procura non produce effetti nei confronti dei terzi e del relativo giudizio (che prosegue senza interruzioni), è altrettanto vero che il difensore -una volta cessato l’incarico professionale- non può più compiere attività contro la volontà e l’interesse del cliente.
Consiglio distrettuale di disciplina di Roma (pres. D’Orio, rel. Di Brigida), decisione n. 1 del 9 gennaio 2020
Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE ANNI E SEI MESI
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