Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte i magistrati e i terzi – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che usi espressioni minacciose e poco educate nei confronti dei magistrati. (Nella specie, considerato che tali espressioni erano dovute all’ansia di tutelare nel modo più efficace gli interessi degli assistiti la sanzione della sospensione per mesi tre è stata sostituita dalla censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O di Torino, 11 gennaio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 4 novembre 2000, n. 131

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 04 Novembre 2000 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 11 Gennaio 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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