Sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare lo strepitus fori

Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell’ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all’opportunità ed ai presupposti fattuali della comminata sospensione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 65 del 18 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 18 Giugno 2020 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Potenza, delibera del 20 Dicembre 2019 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

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